Accise svapo: dopo l’aumento di gennaio, nuovi importi dal 2 febbraio 2026

  Redazione OKSVAPO

 (142)    (1) <b>1</b>

  Normative e Accise (ADM)

Accise svapo: nuovo adeguamento ufficiale dal 2 febbraio 2026

A seguito dell’adeguamento ufficiale dell’imposta di consumo entrato in vigore il 1° gennaio 2026, già correttamente applicato dagli operatori del settore, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto un ulteriore aggiornamento delle accise sui prodotti liquidi da inalazione e sugli aromi, ufficialmente in vigore dal 2 febbraio 2026.

Il presente articolo ha finalità esclusivamente informative ed è volto a fornire un quadro chiaro e aggiornato dei nuovi importi attualmente applicabili, i quali sostituiscono integralmente quelli precedentemente in vigore dal 1° gennaio 2026.

Nuovi importi dell’imposta di consumo in vigore

Aggiornamento accise svapo 2026 – nuovi importi dell’imposta di consumo su liquidi da inalazione e aromi
I nuovi importi ufficiali dell’imposta di consumo, così come stabiliti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono i seguenti:

  • € 0,172623 al millilitro per i liquidi contenenti nicotina
  • € 0,124672 al millilitro per i liquidi senza nicotina e per gli aromi

Tali valori rappresentano l’imposta di consumo dovuta per ogni millilitro di prodotto immesso in consumo, indipendentemente dalla tipologia di confezionamento.

Imposta di consumo rapportata a un flacone da 10 ml

Con riferimento a un flacone standard da 10 ml, l’imposta di consumo applicata ai prodotti liquidi da inalazione risulta pari a:

  • € 1,72623 per prodotti contenenti nicotina
  • € 1,24672 per prodotti senza nicotina e aromi

Gli importi sopra indicati sono da intendersi al netto dell’IVA, secondo quanto previsto dalla normativa fiscale vigente.

Continuità normativa e quadro di riferimento

L’aggiornamento entrato in vigore il 2 febbraio 2026 si inserisce nel contesto degli adeguamenti fiscali progressivi previsti per i prodotti liquidi da inalazione e per gli aromi, successivamente all’adeguamento già applicato a partire dal 1° gennaio 2026.

Gli operatori del settore sono pertanto tenuti a fare riferimento esclusivamente ai valori sopra indicati quali importi attualmente in vigore, ai fini della corretta applicazione dell’imposta di consumo e del pieno rispetto degli obblighi normativi.

 (142)    (1) <b>1</b>